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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 38
Direttore dell'Agenzia regionale
1. L'incarico di direttore è conferito dal Consiglio di amministrazione in conformità a quanto stabilito dalla LR 8 marzo 1984, n. 11 e dalla LR 18 agosto 1984, n. 44, e dai relativi provvedimenti regionali di attuazione concernenti la direzione delle strutture organizzative.
2. Il direttore è responsabile dell'efficienza operativa dell'Agenzia regionale. Egli sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici. Formula proposte in ordine alla promozione e sviluppo delle iniziative di competenza dell'Agenzia regionale.
3. Al direttore spetta la direzione dell'attività operativa dell'Agenzia regionale nei limiti dei poteri e secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

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