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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 40
Soppressione degli Enti e delle Aziende
1. Gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella regione sono soppressi.
2. Gli organi rappresentativi degli enti soppressi cessano dai rispettivi incarichi e funzioni dalla data di insediamento degli organi dell'APT competente ai sensi dei successivi commi.
3. I beni immobili e mobili degli enti soppressi entrano a far parte del patrimonio delle APT o dei Comuni competenti per territorio in relazione alle specifiche destinazioni d' uso. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale procede alla individuazione dei detti beni e dei relativi destinatari.
4. In tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di ciascun ente provinciale per il turismo soppresso, con esclusione dei rapporti di cui al terzo comma, derivanti dalle procedure di liquidazione di cui ai commi successivi, subentra l'" Azienda di promozione turistica"( APT) costituita nell'ambito turistico nel quale è compreso il territorio del Comune capoluogo della provincia.
5. In tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di ciascuna Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo soppressa, con esclusione dei rapporti di cui al terzo comma, derivanti dalle procedure di liquidazione di cui ai commi successivi, subentra l'" Azienda di promozione turistica" ( APT) costituita nell'ambito turistico comprendente il territorio della " stazione" della predetta Azienda soppressa.
6. Il Presidente dell'APT che subentra a ciascun ente soppresso( EPT o Azienda) assume le iniziative ed adotta gli atti necessari per la definizione e liquidazione dei rapporti giuridici pendenti.
7. Il Presidente dell'APT competente esercita le funzioni di cui al comma precedente secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale e provvede altresì per gli enti soppressi:
a) alla formulazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà;
b) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
d) allo svolgimento delle attività necessarie per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione.
8. Entro sei mesi dalla nomina i Presidenti delle APT trasmettono all'Assessorato al turismo della Regione gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del settimo comma.
9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro i successivi tre mesi è approvato il piano di liquidazione degli enti soppressi.
10. Il subingresso della APT nei rapporti degli enti soppressi decorre dalla data del predetto decreto.

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