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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 41
Inserimento nel ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti soppressi
1. Il personale di ruolo degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in servizio alla data di scioglimento degli stessi, viene inserito nel ruolo unico regionale in apposito organico per essere destinato, ai sensi del settimo comma dellhart. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, agli enti cui vengono attribuite o delegate le relative funzioni. Il ruolo regionale sarà aumentato, con apposita legge, di tanti posti corrispondenti al numero delle persone inserite nel ruolo stesso.
2. A tali fini il Presidente di ciascun EPT o Azienda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad inviare alla Regione l'elenco del personale in servizio, con indicazione per ciascun dipendente dello stato giuridico e del trattamento economico posseduti.
3. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali( INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali( CPDEL).
4. Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, la iscrizione del personale proveniente dagli enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'ente di provenienza.
5. Al personale degli enti soppressi, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla LR 5 maggio 1980, n 29 e LR 14 dicembre 1982, n. 58.

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