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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 42
Destinazione del personale
1. Il personale proveniente dagli enti disciolti ed inserito nel ruolo unico regionale è destinato alle Aziende di promozione turistica, ai Comuni di più elevato sviluppo turistico, alle Province, nonchè all'Agenzia regionale per la promozione turistica di cui al Titolo quarto, in relazione alle funzioni attribuite o delegate con la presente legge regionale.
2. Il comando o trasferimento del personale in parola agli organismi ed enti indicati al comma precedente è attuato con provvedimenti della Regione, d' intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali regionali, nonchè esaminate le eventuali richieste dei dipendenti interessati.
3. In ogni caso, per tutti i comandi o trasferimenti del personale degli enti disciolti sono applicate le disposizioni contenute nella legge regionale di recepimento dell' accordo nazionale per il rinnovo del contratto di lavoro.
4. I provvedimenti della Regione per i comandi o trasferimenti di che trattasi sono adottati tenendo conto delle esigenze generali del turismo regionale.
5. Il personale di cui al primo comma in eccedenza alle esigenze degli organismi ed enti indicati rimane in servizio alla Regione.
6. Per le funzioni delegate agli Enti locali territoriali di cui all'art. 1 e all'art. 2, già svolte dagli enti soppressi di cui all'art. 40, in corrispondenza anche del relativo finanziamento regionale di cui al quarto comma dell'art 3, le Province, il Circondario di Rimini e i Comuni, qualora abbiano esigenze di avvalersi di personale stagionale, dovranno dare priorità, per l'assunzione, al personale che abbia prestato servizio a carattere stagionale per almeno sei mesi presso i predetti enti soppressi.

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