LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2
ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986
Art. 43
Destinazione delle entrate
1. Le entrate anche di natura tributaria riconosciute agli enti disciolti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1983, n. 217 , sono destinate con la presente legge alle singole APT competenti per territorio.