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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

Art. 45
Contributi della Regione all'Agenzia regionale
1. La Regione partecipa alle spese di gestione dell'Agenzia regionale di cui al Titolo quarto, anche con contributi finalizzati a specifiche iniziative.
2. All'onere relativo la Regione fa fronte a partire dall' esercizio 1986 con l'apposito capitolo di bilancio denominato " Spese per la propaganda turistica", che viene dotato annualmente della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio.

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