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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1986, n. 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 24 gennaio 1986

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DELEGHE
Espandere area tit1 Titolo II - AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA ED AMBITI TERRITORIALI TURISTICAMENTE RILEVANTI
Espandere area tit1 Titolo III - CONSULTA REGIONALE PER IL TURISMO
Espandere area tit1 Titolo IV - PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE
Espandere area tit1 Titolo V - SOPPRESSIONE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
Espandere area tit1 Titolo VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Espandere area tit1 Titolo VII - DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DELEGHE
Art. 1
Deleghe alle Province e al Circondario di Rimini
1. Alle Province e al Circondario di Rimini è delegato - oltre all'esercizio delle funzioni già delegate con leggi regionali di settore - l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera, esercitate sia direttamente dalla Regione, sia dagli enti soppressi di cui al successivo Titolo quinto, relative a:
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) ricevimento delle denunce e istruttoria in materia di tariffe di tutte le strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, concernente legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;
c) proposte al Comitato provinciale prezzi per la determinazione delle tariffe soggette a controllo per le prestazioni di coloro che esercitano le professioni di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno;
d) nomina e funzionamento delle Commissioni giudicatrici per prove di esame, da effettuarsi a livello provinciale o circondariale, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, con esclusione delle professioni di maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica;
e) concessione, liquidazione ed erogazione di contributi sia in conto interessi che in conto capitale in materia di incentivazione dell'offerta turistica, sulla base dei criteri direttivi e dei programmi regionali, nonchè vincolo di destinazione derivante dalla concessione di contributi di incentivazione; per quanto concerne la ripartizione delle risorse finanziarie le Province ed il Circondario di Rimini si uniformano al disposto dell'articolo 6 della LR 27 febbraio 1984, n. 6;
f) nomina dei componenti gli organi collegiali delle Aziende di promozione turistica( APT);
g) controllo sugli atti delle APT;
h) espressione di pareri, formulazione di proposte ed altri adempimenti amministrativi già attribuiti alla competenza dei disiolti Enti provinciali per il turismo e non ricompresi nelle materie di cui ai punti precedenti, che con la presente legge non siano delegati ai Comuni o attribuiti alla competenza delle Aziende di promozione turistica, salvo che la legge regionale non disponga altrimenti.
2. Per le commissioni giudicatrici di cui alla lett. d), la delega comprende le nomine, proposte o designazioni di competenza della Regione.
3. Le Amministrazioni provinciali e il Circondario di Rimini inoltre istituiscono l'albo provinciale, o del Circondario di Rimini, delle Associazioni turistiche pro loco, che sostituisce l'albo regionale di cui alla LR 2 settembre 1981, n. 27.
4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alle Province e al Circondario di Rimini a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo nella materia di competenza.
Art. 2
Deleghe ai Comuni
1. Ai Comuni è delegato - oltre all'esercizio delle funzioni già delegate con leggi regionali di settore - l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera, esercitate sia direttamente dalla Regione, sia dagli enti soppressi di cui al Titolo quinto, relativa a:
a) locazione di immobili destinati a strutture ricettive alberghiere;
b) classificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, anche ai fini dell' applicazione dell'imposta di soggiorno, nonchè vigilanza ed applicazione delle relative sanzioni amministrative;
c) esercizio delle professioni di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, nonchè vigilanza ed applicazione delle relative sanzioni amministrative;
d) vigilanza e controllo sulle attività turistiche e ricettive svolte nel territorio comunale dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, ed applicazione delle relative sanzioni amministrative;
e) vigilanza e controllo sull'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi associativi di cui all'art 10 della medesima legge che operano nel settore del turismo e del tempo libero ed applicazione delle relative sanzioni amministrative;
f) vigilanza e controllo sull'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno;
g) formulazione di pareri di cui all'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 Sito esterno, fino all'attuazione della delega di cui all'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
2. I Comuni compresi in tutto o in parte nel territorio di una Comunità montana possono subdelegare alla Comunità stessa l'esercizio delle funzioni ricevute in delega alla Regione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni, o in caso di subdelega alla Comunità montana, a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo.
Art. 3
Disciplina delle deleghe
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni di cui al Titolo terzo della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), e) dell'art. 1 e quelle di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 2, ove le relative materie non siano disciplinate da leggi di settore, sono esercitate dall'ente delegato, a decorrere dalla data di soppressione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
3. Per i contributi di incentivazione della offerta turistica, di cui alla lett. e) dell'art. 1 la Regione provvede direttamente alla definizione delle pratiche di finanziamento per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto il provvedimento regionale di concessione provvisoria.
4. La Regione rimborserà annualmente agli enti le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate anche sulla base di apposte convenzioni.
Titolo II
AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA ED AMBITI TERRITORIALI TURISTICAMENTE RILEVANTI
Art. 4
Organizzazione turistica regionale
1. L'organizzazione turistica regionale si articola in Aziende di promozione turistica( APT), operanti in ambiti territoriali turisticamente rilevanti, e in Agenzia regionale di promozione turistica.
Art. 5
Aziende di promozione turistica( APT)
1. Con la presente legge sono istituite le Aziende di promozione turistica( APT) quali organismi tecnico - operativi e strumentali. Esse hanno personalità giuridica di diritto pubblico e godono di autonomia amministrativa e di gestione.
2. Le APT agiscono con criteri di managerialità e perseguono obiettivi di produttività nella gestione.
3. Ogni APT si dà un proprio statuto, con il quale disciplina, per gli aspetti non tassativamente e inderogabilmente regolati da norma di legge, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Art. 6
Ambiti territoriali turisticamente rilevanti ("ambiti turistici")
1. Gli " ambiti territoriali turisticamente rilevanti", o ambiti turistici, sono costituiti da una o più località anche non contigue, possibilmente della stessa provincia o del circondario di Rimini in cui, anche disgiuntamente, si riscontrano i seguenti requisiti:
a) una rilevante offerta turistica ricettiva, alberghiera ed extralberghiera;
b) un consistente movimento turistico già in atto;
c) l'esistenza di infrastrutture e di attrezzature di interesse turistico nonchè di servizi pubblici adeguati;
d) la presenza di risorse di elementi ambientali, storici o artistici di richiamo turistico.
2. Sulla base dei criteri indicati al primo comma vengono individuati e delimitati gli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'Allegato A.
3. Le località inserite negli ambiti turistici sono riconosciute, ad ogni effetto, stazioni di cura, soggiorno e turismo.
4. Le APT istituite negli ambiti turistici devono avere di norma entrate autonome sufficienti per un' effettiva attività dell'azienda.
5. La Regione garantisce tuttavia l'integrazione dei mezzi finanziari necessari alle APT che, pur agendo in un " ambito" comprendente tutte le località turisticamente rilevanti esistenti nella stessa provincia, non abbiano entrate proprie sufficienti per l'attività promozionale in relazione all'importanza e al peso della relativa offerta turistica.
Art. 7
Modifiche degli ambiti turistici
1. La modifica degli ambiti turisticamente rilevanti, individuati ai sensi dell'art. 6, o la inclusione negli stessi di nuove località, avviene con legge regionale, anche su proposta della Provincia o del Circondario di Rimini o dei Comuni o delle Associazioni di categoria interessati, nei limiti e con i criteri di cui al precitato art. 6.
Art. 8
Compiti e funzioni delle Aziende di promozione turistica
1. Le APT promuovono ed incrementano, stimolandone la qualificazione, lo sviluppo turistico nell'ambito di competenza.
2. In particolare:
a) svolgono le attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, salvo quanto previsto al terzo comma;
b) istituiscono servizi e uffici per l'informazione e l' accoglienza ai turisti;
c) svolgono iniziative per la conoscenza delle località;
d) raccolgono ed elaborano, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali, i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle Province, dei Comuni, della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di ogni altro ente operante nella provincia.
3. Le Apt possono realizzare iniziative promozionali all'estero delle risorse turistiche locali esclusivamente attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui all'art. 25 e nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 28.
4. Possono inoltre promuovere e realizzare manifestazioni di interesse turistico anche in collaborazione con altri enti pubblici e/ o organizzatori privati.
5. Le APT possono altresì svolgere attività promozionali delle risorse turistiche locali di Comuni, non ricompresi negli ambiti turistici di cui all'art. 6, che possono costituire elemento integrativo dell'offerta turistica delle APT stesse. Possono inoltre svolgere attività di supporto per le iniziative promozionali di altri enti a favore delle predette località.
6. Le APT possono eccezionalmente gestire servizi di interesse generale che risultino necessari alla valorizzazione delle risorse turistiche locali e siano prevalentemente finalizzati alla migliore accoglienza dei forestieri.
Art. 9
Uffici di informazione ed assistenza turistica (IAT)
1. Le aziende di promozione turistica possono istituire, previo nulla - osta della Regione, propri uffici di informazione e di accoglienza turistica ad apertura annuale o stagionale, denominati IAT, nei comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.
2. E' consentito l'uso della medesima denominazione ( IAT) anche agli uffici di informazione eventualmente promossi e gestiti dalle Associazioni turistiche " pro loco", istituiti di intesa con l'APT e il Comune interessati, previo nulla - osta della Regione.
3. Le APT, singole o associate, possono istituire IAT per servizi di informazione e assistenza ai turisti in località non ricomprese nei rispettivi ambiti, in particolare su autostrade, nei porti e negli aeroporti.
4. Il nulla - osta regionale di cui ai commi precedenti si intende ad ogni effetto concesso se entro novanta giorni dall'arrivo in Regione della relativa istanza nessun provvedimento risulti adottato. Il rifiuto di nulla - osta deve essere motivato e adottato dalla Giunta regionale su conforme parere della Commissione consiliare competente.
5. Tutti gli IAT nella regione adottano il medesimo segno distintivo approvato dalla Regione.
Art. 10
Principi generali regionali
1. I programmi delle APT, oltre che definire la promozione turistica del territorio di competenza, sono principalmente finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico vendibile.
2. A tali fini detti programmi promozionali devono tenere conto dell'importanza relativa delle offerte turistiche presenti nel territorio di competenza e della rilevanza turistica delle diverse località in funzione della loro capacità ricettiva.
3. Ai fini della localizzazione della propria sede legale, nonchè per la determinazione della propria denominazione, le APT devono tenere conto, insieme agli elementi di cui al comma precedente, dei valori storici, culturali e di immagine del territorio interessato.
4. Al fine di assicurare uniformità nei criteri programmatici e nei procedimenti amministrativi dell'organizzazione turistica regionale, il Consiglio regionale stabilisce linee di indirizzo.
Art. 11
Collegamento funzionale delle APT con gli Enti locali territoriali
1. L'attività delle APT si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale per il settore turistico.
2. Ai fini del necessario collegamento funzionale dell' attività di tutti gli organismi ed Enti operanti nel settore turistico, le APT in particolare:
a) assumono iniziative idonee ad attuare una reciproca e costante informazione con gli enti locali territoriali in ordine allo svolgimento dei compiti a ciascuno spettanti in materia turistica;
b) raccolgono proposte da parte degli enti locali territoriali compresi nell'ambito turistico e consultano tali enti in ordine alla elaborazione dei propri programmi annuali e poliennali;
c) perseguono ogni forma di collaborazione con gli Enti locali territoriali al fine di raccordare ed armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate con le attività e le iniziative degli Enti locali svolte nell'ambito dei relativi compiti istituzionali. A tali fini le APT possono anche realizzare per conto degli enti locali stessi manifestazioni o altre iniziative di propaganda o concorrere alla loro realizzazione.
3. Presso gli IAT, costituiti nelle località di maggiore rilevanza turistica ad apertura annuale, il rappresentante del Comune facente parte del Consiglio di amministrazione della APT assolve alle funzioni di rappresentanza della APT nella località, a quelle di accoglienza, nonchè a quelle di collegamento e rapporto con il Comune, gli enti, le istituzioni e le associazioni operanti nel settore turistico.
Art. 12
Organi dell'APT
1. Sono organi dell'Azienda di promozione turistica:
a) il Presidente
b) il Consiglio di amministrazione
c) il Collegio dei revisori.
Art. 13
Presidente dell'APT
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio d' amministrazione dell'APT fra i suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione. Per le prime due votazioni è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Le riunioni del Consiglio d' amministrazione, fino alle elezioni del Presidente, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda.
3. In particolare il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
b) adotta i provvedimenti di esecuzione su delega del Consiglio d' amministrazione;
c) adotta nei casi di urgenza e necessità i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di adozione. Essi perdono efficacia sin dall'inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vice - presidente cui compete sostituire il presidente in caso di assenze o di impedimento.
Art. 14
Consiglio di amministrazione dell'APT
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall' Amministrazione provinciale e dal Comitato circondariale di Rimini ed è composto da diciassette esperti del settore turistico, dei quali:
a) un rappresentante di ciascuno dei cinque Comuni dell'ambito turistico, il cui territorio in base ai dati ufficiali regionali risulti dotato della maggiore capacità ricettiva alberghiera in termini di posti - letto, designato dal rispettivo Consiglio comunale. In mancanza del rappresentante di cui alla lett. b), il numero dei suddetti Comuni è elevato a sei;
b) un rappresentante delle Comunità montane eventualmente aventi sede nel territorio di competenza della APT, designato dal Consiglio della Comunità montana turisticamente più rilevante secondo il parametro di cui alla lettera a);
c) un rappresentante delle associazioni turistiche pro loco designato dalla rappresentanza regionale dell'Unione nazionale delle pro loco d' Italia;
d) quattro rappresentanti degli operatori turistici designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o del Circondario di Rimini;
e) due rappresentanti delle cooperative turistiche designati dalle organizzazioni o associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale o circondariale;
f) un rappresentante dei lavoratori addetti al settore turistico, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale o del Circondario di Rimini;
g) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello provinciale o del Circondario di Rimini;
h) due esperti designati dal Consiglio provinciale o dal Comitato circondariale di Rimini, con voto limitato a uno.
2. In caso di mancato accordo per le designazioni congiunte dei rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di cui alla lett. f), e lett. g) del primo comma, la nomina viene effettuata dalla Provincia o dal Circondario di Rimini, sulla base di terne di nominativi designati dalle singole associazioni ed organizzazioni.
3. Esercita le funzioni di segretario il Direttore dell'Azienda. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dal Consiglio.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e adotta i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell'Azienda.
5. Il Consiglio di amministrazione inoltre adotta lo statuto dell'APT il quale diventa esecutivo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.
6. Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti in carica entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
7. Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica ed in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi.
8. Per le seguenti materie le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente adottate con la presenza, in unica convocazione, della maggioranza assoluta dei componenti in carica:
a) lo statuto;
b) programmi di attività e bilanci di previsione, annuali e poliennali, nonchè le relative variazioni;
c) conti consuntivi;
d) l'istituzione degli IAT.
9. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 15
Attività di consultazione
1. Ai fini della predisposizione dei programmi di attività per l'anno successivo e per l'esame dei risultati conseguiti, è convocata annualmente dal Presidente dell'APT una riunione consultiva tra i rappresentanti di tutti i Comuni inseriti nell'ambito turistico di competenza dell'APT, delle associazioni degli operatori e cooperative turistiche, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni del tempo libero, delle Pro loco e degli enti e istituzioni operanti nel settore turistico nel territorio di competenza dell'APT.
2. Tale riunione consultiva può essere effettuata altresì per i problemi di maggiore rilevanza per l'organizzazione istituzionale, quali le determinazioni concernenti la denominazione, la sede e l'istituzione degli IAT.
Art. 16
Collegio dei revisori dell'APT
1. Il Collegio dei revisori è nominato dall'Amministrazione provinciale o dal Circondario di Rimini e dura in carica cinque anni.
2. Esso è costituito:
a) da due esperti rispettivamente in materia giuridico - amministrativa e in materia finanziaria;
b) da un esperto in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti, designato dal Consiglio di amministrazione dell'APT nella sua prima riunione.
3. Con il provvedimento di nomina l'Amministrazione provinciale o il Circondario di Rimini designa il componente che svolge le funzioni di presidente.
4. I componenti il Collegio dei revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.
5. Il Collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo - contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige le relazioni sui programmi di attività, sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da trasmettere alla Regione, alla Provincia o al Comitato circondariale di Rimini e al Presidente dell'Azienda; riferisce inoltre agli stessi organi, almeno trimestralmente, sull'azione di controllo e sui conseguenti comportamenti dell' Azienda.
6. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o quando se ne presenti la necessità. I verbali sono inviati agli enti e organi di cui al comma precedente entro dieci giorni dalla data della riunione.
7. I membri del Collegio possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese. Sono inoltre tenuti a fornire alla Regione informazioni sulle risultanze delle ispezioni effettuate.
Art. 17
Compensi
1. Al Presidente, al Vice presidente e ai componenti gli organi collegiali dell'Azienda spettano i compensi, gettoni ed indennità stabiliti ai sensi della LR 10 maggio 1982, n. 20.
Art. 18
Controlli
1. Le deliberazioni concernenti i programmi generali di attività, i bilanci di previsione annuali e poliennali, le variazioni di bilancio correlate a modifiche dei programmi generali di attività e i conti consuntivi sono sottoposte al controllo della Provincia o del Circondario di Rimini. Esse diventano esecutive se il suddetto ente, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali, non ne pronunci l'annullamento per vizio di legittimità o ne rifiuti l'approvazione per motivi di merito.
2. L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al primo comma l'organo preposto al controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o invita al riesame della deliberazione per motivi attinenti al merito. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, non venga pronunciato l'annullamento o non venga negata l'approvazione.
3. Le deliberazioni concernenti i programmi generali di attività ed i bilanci preventivi debbono essere trasmesse alla Provincia o al Circondario di Rimini entro il mese di novembre di ogni anno; il rendiconto consuntivo deve essere presentato entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
4. Le deliberazioni non soggette al controllo di cui al primo comma sono immediatamente esecutive.
5. Il Consiglio regionale può disporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli organi dell'Azienda in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di leggi, di regolamenti e delle direttive regionali e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'Azienda stessa.
6. Il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento e nomina contestualmente un Commissario per l'amministrazione dell'Azienda.
7. In caso di scioglimento, entro tre mesi si deve procedere al rinnovo degli organi disciolti.
8. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto stesso.
Art. 19
Entrate dell'APT
1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) quote spettanti, ai sensi della presente legge, sulle entrate di natura tributaria ed extratributaria, già spettanti in base alle vigenti disposizioni ai disciolti Enti provinciali per il turismo e Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
b) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
c) finanziamenti, contributi, e rimborsi da parte della Regione;
d) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli Enti locali territoriali, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio di compiti svolti dall'Azienda.
Art. 20
Gestione finanziaria e contabilità dell'APT
1. Fino a che non sarà disposta apposita specifica disciplina regionale per la gestione finanziaria e la contabilità delle APT, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di cui alla LR 6 luglio 1977, n 31. Nel bilancio di competenza il totale delle spese deve coincidere con il totale delle entrate. Possono essere iscritte soltanto entrate certe e contributi regionali preventivamente comunicati. Previsioni di spesa per programmi di attività finanziati da altri enti pubblici o da privati possono essere iscritte nel bilancio soltanto a seguito della riscossione delle relative quote o della comunicazione di formali atti di impegno.
3. Il bilancio di previsione, per quanto concerne la spesa inerente le attività istituzionali, deve essere distinto per progetti. Per ogni progetto viene allegato al bilancio un piano finanziario nel quale risultino evidenziati gli oneri per il personale e le spese generali derivanti dalla specifica gestione del progetto stesso.
4. I contratti per acquisti e forniture sono preceduti da apposita gara, appalto o licitazione, salvo il ricorso alla trattavita privata o al sistema in economia nei casi previsti dalla legge regionale.
5. In caso di violazione di leggi e regolamenti o inosservanza di direttive vincolanti della Regione si applicano le vigenti disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti degli amministratori e dei revisori.
Art. 21
Personale dell'APT
1. Al personale delle APT è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico che compete al personale regionale, in base alle disposizioni regionali in materia.
2. La legge regionale fissa le tabelle organiche del personale delle APT, in relazione alle effettive esigenze operative ed alla destinazione delle disponibilità finanziarie secondo un rapporto ottimale tra spese generali e spese di attività.
3. Le APT possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali.
4. Per l'assunzione di personale stagionale è data priorità al personale che abbia prestato servizio per almeno sei mesi presso gli enti soppressi ai sensi dell'art. 40.
5. Quando si renda necessario il ricorso a competenze professionali altamente qualificate è consentito il conferimento di incarichi di consulenza e di attività di collaborazione autonoma, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali.
6. La Regione promuove e favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle APT.
Art. 22
Direttore dell'APT
1. L'incarico di direttore è conferito dal Consiglio di amministrazione in conformità a quanto stabilito dalla LR 8 marzo 1984, n. 11, dalla LR 18 agosto 1984, n. 44, e dai relativi provvedimenti regionali di attuazione concernenti la direzione delle strutture organizzative.
2. Il direttore è responsabile dell'efficienza operativa dell'APT. Egli sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici. Formula proposte in ordine alla promozione e sviluppo delle iniziative di competenza dell'APT.
3. Al direttore spetta la direzione dell'attività operativa dell'APT nei limiti dei poteri e secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
Art. 23
Regolamento organico dell'APT
1. Il Consiglio di amministrazione può adottare un regolamento organico del personale nei limiti stabiliti dalla normativa regionale.
Titolo III
CONSULTA REGIONALE PER IL TURISMO
Art. 24
Consulta regionale per il turismo
1. E' istituita la " Consulta regionale per il turismo", composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o suo delegato con funzioni di presidente;
b) i Presidenti delle APT;
c) 8 rappresentanti degli operatori turistici designati, quattro per ciascuna, dalle due associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;
d) 3 rapppresentanti delle cooperative turistiche designati, uno per ciascuna, dalle associazioni più rappresentative a livello regionale;
e) 3 rappresentanti dei lavoratori del settore turistico designati, uno per ciascuna, dalle tre confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) 4 rappresentanti designati, uno per ciascuna, dalle quattro associazioni e organizzazioni del tempo libero più rappresentative a livello regionale;
g) 1 rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'associazione più rappresentativa a livello regionale;
h) 1 rappresentante dell'Automobile Club d' Italia, designato dallo stesso;
i) 1 rappresentante del Touring Club Italiano, designato dallo stesso;
l) 1 rappresentante dei gestori di campeggi, designato dall'associazione più rappresentativa a livello regionale;
m) 1 rappresentante delle Pro loco designato dalla delegazione regionale della Unione nazionale delle Pro loco italiane;
n) 1 rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
o) 1 rappresentante designato dalla Federterme regionale;
p) 1 rappresentante designato da ciascuno degli enti fieristici regionali operanti nella regione;
q) 1 rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano designato dallo stesso;
r) 1 rappresentante designato dalla Federcampeggi;
s) 1 rappresentante designato dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna;
t) 3 rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche rappresentative a livello regionale;
u) il responsabile del servizio regionale competente in materia di turismo.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale nominato dal Presidente della Consulta
3. Per la discussione concernente i criteri direttivi di programmazione delle agenzie di viaggio di cui all'art 23 della LR 14 giugno 1984, n. 31, la Consulta è integrata con i rappresentanti dell'ANCI, dell'URPER, dell'UNCEM e da tre esperti designati dalle associazioni degli agenti di viaggio più rappresentative a livello regionale, nonchè da un rappresentante dei vettori aerei, ferroviari, terrestri e marittimi.
4. Per le linee di indirizzo all'Agenzia regionale di cui al quinto comma, per la parte concernente la promozione del turismo termale, anche nei connessi aspetti curativi, la Consulta sarà integrata da non più di cinque esperti in materia di termalismo terapeutico nominati dal Presidente della Giunta regionale. Essi sono designati dai cinque Comuni termali dotati della maggiore capacità ricettiva alberghiera in termini di posti letto.
5. La Consulta è l'organo tecnico consultivo della Giunta regionale per il settore turistico e, a tal fine, formula proposte ed esprime pareri sui problemi di interesse generale in materia di turismo e sugli atti di indirizzo per l'Agenzia regionale di promozione turistica.
6. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Titolo IV
PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE
Art. 25
Agenzia regionale di promozione turistica
1. E' istituita l'Agenzia regionale di promozione turistica.
2. L'Agenzia è organismo tecnico operativo regionale per la promozione turistica, munito di autonomia amministrativa e di gestione.
3. L'Agenzia regionale di promozione turistica ha personalità giuridica di diritto pubblico.
4. Essa agisce con criteri di managerialità e persegue nella gestione principi economici di produttività.
Art. 26
Funzioni dell'Agenzia regionale
1. L'Agenzia regionale ha il compito di definire e promuovere in Italia e all'estero l'immagine unitaria dell'offerta turistica della Regione Emilia - Romagna nel suo complesso nonchè l'immagine delle varie tipologie turistiche di settore presenti nel territorio regionale, integrate anche da elementi di richiamo delle singole località.
2. Essa inoltre si pone come organismo operativo e tecnico di supporto funzionale all'attività di promozione delle APT promuovendone anche il coordinamento per le attività all'estero.
3. L'Agenzia realizza le proprie iniziative sia direttamente sia attraverso singole APT o avvalendosi della collaborazione di amministratori o di dipendenti delle APT, nominando gli stessi quali propri funzionari delegati.
4. Può infine realizzare iniziative in collaborazione con operatori turistici o partecipare a iniziative promosse o realizzate da detti operatori.
5. Per le sue attività ed iniziative l'Agenzia regionale si raccorda ai programmi ed alle iniziative di promozione economica di cui alla LR 4 luglio 1983, n. 21.
6. L'Agenzia regionale stabilisce la propria sede e la propria denominazione.
7. Le iniziative da attuarsi all'estero sono realizzate in conformità all'art. 28, nel rispetto delle competenze statali.
Art. 27
Osservatorio turistico regionale
1. Ai fini di un' aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta turistica della regione con quella delle altre regioni e dei paesi esteri, l'Agenzia regionale attiva al suo interno un Osservatorio turistico.
2. L'Agenzia regionale predispone annualmente il programma di attività per il funzionamento dell'Osservatorio turistico.
Art. 28
Programmi promozionali
1. L'Agenzia regionale, per la predisposizione dei programmi promozionali, tiene conto delle proposte formulate dalle singole APT.
2. L'Agenzia regionale, entro il 31 luglio di ogni anno adotta i programmi promozionali in Italia ed all'estero per l'anno successivo e i programmi poliennali di massima.
3. Entro il 15 aprile di ogni anno l'Agenzia regionale trasmette alla Giunta regionale le proposte delle iniziative da attuarsi all'estero nell'anno successivo.
4. Entro il mese di maggio la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone le iniziative all'estero da comunicare all'ENIT ai fini del coordinamento con il programma nazionale, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 648 Sito esterno.
5. Per l'attuazione delle iniziative all'estero l'Agenzia regionale deve conformarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, ed alle relative disposizioni di attuazione.
6. Ai fini della predisposizione dei programmi di cui al secondo comma, il Consiglio regionale può emanare atti di indirizzo e direttive.
Art. 29
Organi dell'Agenzia regionale
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Presidente
b) il Consiglio di amministrazione
c) il Collegio dei revisori.
Art. 30
Presidente dell'Agenzia regionale
1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni. Esso è scelto fra persone in possesso di requisiti manageriali afferenti in particolare le capacità di organizzare e gestire le risorse, di elaborare strategie e procedure per obiettivi e progetti, desumibili dai curricula professionali.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
3. Il Presidente adotta, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti. Essi perdono efficacia fin dall'inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un Vice - presidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 31
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:
a) due rappresentanti per ciascuna delle due maggiori APT operanti nella regione il cui territorio di competenza, sulla base dei dati ufficiali regionali, risulti dotato della maggiore capacità ricettiva alberghiera in termini di posti - letto, designati dai rispettivi Consigli di amministrazione. Di tali rappresentanti, uno è scelto tra i componenti eletti ai sensi delle lettere a), b) e h) del primo comma dell'art. 14 e uno è scelto tra i componenti eletti ai sensi delle lettere c), d), e), f) e g) del primo comma del citato art. 14;
b) un rappresentante per ciascuna delle altre APT operanti nella regione, designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione;
c) un rappresentante dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione, designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione;
d) quattro rappresentanti degli operatori turistici designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un esperto in materia termale designato dal Consiglio regionale.
3. Il Consiglio di amministrazione adotta lo statuto dell' Agenzia regionale, che diventa esecutivo a seguito dell' approvazione da parte del Consiglio regionale.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il Vice - presidente; delibera il bilancio preventivo, il programma di attività e il conto consuntivo; delibera sulla nomina del direttore e sulla gestione del personale; delibera sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili e mobili; delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni; adotta ogni altro provvedimento demandatogli dallo statuto o necessario al funzionamento dell'Agenzia regionale.
5. Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei membri in carica ed in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi.
7. Per le seguenti materie le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente adottate con la presenza, in unica convocazione, della maggioranza assoluta dei membri in carica:
a) lo statuto;
b) programmi di attività e bilanci di previsione, annuali e poliennali, nonchè le relative variazioni soggette ad approvazione;
c) conti consuntivi;
d) la sede e la denominazione dell'Agenzia.
8. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 32
Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale
1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
2. Esso è composto da:
a) due esperti rispettivamente in materia giuridico - amministrativa e in materia finanziaria, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Consiglio regionale; il Presidente deve essere iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti;
b) un esperto in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti, designato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nella sua prima riunione.
3. I componenti il Collegio dei revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo - contabile sugli atti di amministrazione dell'Agenzia e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da trasmettere alla Regione; riferisce inoltre alla Regione stessa, periodicamente, sull'attività di controllo.
5. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o quando se ne presenti la necessità.
6. I membri del Collegio possono, in qualunque momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
Art. 33
Compensi
1. Al Presidente dell'Agenzia viene attribuita una indennità di funzione, adeguata alla importanza e alle caratteristiche di managerialità delle funzioni attribuite stabilita dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale con i criteri e modalità di cui alla LR 10 maggio 1982, n. 20, e comunque in misura non superiore alle indennità di funzione spettanti ai Consiglieri regionali.
2. Il Consiglio d' amministrazione determina l'indennità di funzione per il Vice - presidente, commisurata percentualmente alla indennità prevista per il Presidente. Agli altri componenti gli organi collegiali spettano i compensi, i gettoni e le indennità stabilite ai sensi della LR 10 maggio 1982, n. 20.
Art. 34
Controlli
1. Le deliberazioni concernenti i programmi generali di attività, i bilanci di previsione annuali e poliennali, le variazioni di bilancio correlate a modifiche dei programmi generali di attività e i conti consuntivi sono sottoposte al controllo del Consiglio regionale. Esse diventano esecutive se il suddetto organo, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dei processi verbali, non adotta i relativi provvedimenti di controllo.
2. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi debbono essere trasmesse alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è presentato alla Regione per l'approvazione entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
4. Le deliberazioni non soggette al controllo di cui al primo comma sono immediatamente esecutive.
5. Il Consiglio regionale può disporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli organi dell'Agenzia in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge e di regolamenti e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'Agenzia stessa.
6. Il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento e nomina contestualmente un Commissario per l'amministrazione dell'Agenzia.
7. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.
8. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto stesso.
Art. 35
Entrate dell'Agenzia regionale
1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite:
a) dal contributo ordinario della Regione;
b) da contributi straordinari della Regione per iniziative finalizzate;
c) da eventuali sovvenzioni o contributi di enti, associazioni e privati;
d) da qualunque altra entrata.
Art. 36
Norme di amministrazione e contabilità.
1. Fino a quando non sarà adottata apposita disciplina per la gestione finanziaria e la contabilità dell'Agenzia regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'Istituto di credito titolare del relativo servizio a favore della Regione o ad altro Istituto di credito che assicuri condizioni più favorevoli.
3. Il bilancio di previsione, per quanto concerne le spese inerenti le attività istituzionali, è distinto per progetti. Per ogni progetto viene allegato un piano finanziario nel quale risultino evidenziati gli oneri per il personale e le spese generali derivanti dalla specifica gestione del progetto stesso.
4. Il pagamento delle spese attraverso apertura di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 66 della LR 6 luglio 1977, n. 31, è ammesso:
a) per spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato;
b) per spese relative a manifestazioni o iniziative da realizzarsi fuori dal territorio regionale.
5. In caso di violazione di leggi e regolamenti o inosservanza delle direttive vincolanti della Regione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile.
Art. 37
Personale dell'Agenzia regionale
1. Al personale dell'Agenzia è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico che compete al personale regionale, in base alle disposizioni regionali in materia.
2. Con successiva legge regionale sarà stabilita la dotazione organica del personale dell'Agenzia.
3. L'Agenzia può conferire quando si renda necessario il ricorso a competenze professionali altamente qualificate, incarichi di consulenza e di attività di collaborazione autonoma, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali.
4. La Regione promuove e favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia regionale.
Art. 38
Direttore dell'Agenzia regionale
1. L'incarico di direttore è conferito dal Consiglio di amministrazione in conformità a quanto stabilito dalla LR 8 marzo 1984, n. 11 e dalla LR 18 agosto 1984, n. 44, e dai relativi provvedimenti regionali di attuazione concernenti la direzione delle strutture organizzative.
2. Il direttore è responsabile dell'efficienza operativa dell'Agenzia regionale. Egli sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici. Formula proposte in ordine alla promozione e sviluppo delle iniziative di competenza dell'Agenzia regionale.
3. Al direttore spetta la direzione dell'attività operativa dell'Agenzia regionale nei limiti dei poteri e secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
Art. 39
Regolamento organico dell'Agenzia regionale
1. Il Consiglio di amministrazione può adottare un regolamento del personale nei limiti stabiliti dalla normativa regionale vigente.
Titolo V
SOPPRESSIONE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
Art. 40
Soppressione degli Enti e delle Aziende
1. Gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella regione sono soppressi.
2. Gli organi rappresentativi degli enti soppressi cessano dai rispettivi incarichi e funzioni dalla data di insediamento degli organi dell'APT competente ai sensi dei successivi commi.
3. I beni immobili e mobili degli enti soppressi entrano a far parte del patrimonio delle APT o dei Comuni competenti per territorio in relazione alle specifiche destinazioni d' uso. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale procede alla individuazione dei detti beni e dei relativi destinatari.
4. In tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di ciascun ente provinciale per il turismo soppresso, con esclusione dei rapporti di cui al terzo comma, derivanti dalle procedure di liquidazione di cui ai commi successivi, subentra l'" Azienda di promozione turistica"( APT) costituita nell'ambito turistico nel quale è compreso il territorio del Comune capoluogo della provincia.
5. In tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di ciascuna Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo soppressa, con esclusione dei rapporti di cui al terzo comma, derivanti dalle procedure di liquidazione di cui ai commi successivi, subentra l'" Azienda di promozione turistica" ( APT) costituita nell'ambito turistico comprendente il territorio della " stazione" della predetta Azienda soppressa.
6. Il Presidente dell'APT che subentra a ciascun ente soppresso( EPT o Azienda) assume le iniziative ed adotta gli atti necessari per la definizione e liquidazione dei rapporti giuridici pendenti.
7. Il Presidente dell'APT competente esercita le funzioni di cui al comma precedente secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale e provvede altresì per gli enti soppressi:
a) alla formulazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà;
b) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
d) allo svolgimento delle attività necessarie per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione.
8. Entro sei mesi dalla nomina i Presidenti delle APT trasmettono all'Assessorato al turismo della Regione gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del settimo comma.
9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro i successivi tre mesi è approvato il piano di liquidazione degli enti soppressi.
10. Il subingresso della APT nei rapporti degli enti soppressi decorre dalla data del predetto decreto.
Art. 41
Inserimento nel ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti soppressi
1. Il personale di ruolo degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in servizio alla data di scioglimento degli stessi, viene inserito nel ruolo unico regionale in apposito organico per essere destinato, ai sensi del settimo comma dellhart. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, agli enti cui vengono attribuite o delegate le relative funzioni. Il ruolo regionale sarà aumentato, con apposita legge, di tanti posti corrispondenti al numero delle persone inserite nel ruolo stesso.
2. A tali fini il Presidente di ciascun EPT o Azienda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad inviare alla Regione l'elenco del personale in servizio, con indicazione per ciascun dipendente dello stato giuridico e del trattamento economico posseduti.
3. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali( INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali( CPDEL).
4. Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, la iscrizione del personale proveniente dagli enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'ente di provenienza.
5. Al personale degli enti soppressi, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla LR 5 maggio 1980, n 29 e LR 14 dicembre 1982, n. 58.
Art. 42
Destinazione del personale
1. Il personale proveniente dagli enti disciolti ed inserito nel ruolo unico regionale è destinato alle Aziende di promozione turistica, ai Comuni di più elevato sviluppo turistico, alle Province, nonchè all'Agenzia regionale per la promozione turistica di cui al Titolo quarto, in relazione alle funzioni attribuite o delegate con la presente legge regionale.
2. Il comando o trasferimento del personale in parola agli organismi ed enti indicati al comma precedente è attuato con provvedimenti della Regione, d' intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali regionali, nonchè esaminate le eventuali richieste dei dipendenti interessati.
3. In ogni caso, per tutti i comandi o trasferimenti del personale degli enti disciolti sono applicate le disposizioni contenute nella legge regionale di recepimento dell' accordo nazionale per il rinnovo del contratto di lavoro.
4. I provvedimenti della Regione per i comandi o trasferimenti di che trattasi sono adottati tenendo conto delle esigenze generali del turismo regionale.
5. Il personale di cui al primo comma in eccedenza alle esigenze degli organismi ed enti indicati rimane in servizio alla Regione.
6. Per le funzioni delegate agli Enti locali territoriali di cui all'art. 1 e all'art. 2, già svolte dagli enti soppressi di cui all'art. 40, in corrispondenza anche del relativo finanziamento regionale di cui al quarto comma dell'art 3, le Province, il Circondario di Rimini e i Comuni, qualora abbiano esigenze di avvalersi di personale stagionale, dovranno dare priorità, per l'assunzione, al personale che abbia prestato servizio a carattere stagionale per almeno sei mesi presso i predetti enti soppressi.
Art. 43
Destinazione delle entrate
1. Le entrate anche di natura tributaria riconosciute agli enti disciolti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, sono destinate con la presente legge alle singole APT competenti per territorio.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 44
Contributi della Regione alle APT
1. A partire dall'esercizio finanziario 1986 viene istituito nel bilancio regionale un apposito capitolo di spesa denominato " contributi a favore delle APT".
2. Tali contributi sono destinati ad iniziative finalizzate. Possono inoltre essere destinati alle APT per perseguire le finalità turistiche assegnate dalla presente legge e dagli indirizzi e direttive programmatiche della Regione.
3. I contributi vengono assegnati con provvedimento della Giunta regionale su conforme parere della competente Commissione Consiliare.
Art. 45
Contributi della Regione all'Agenzia regionale
1. La Regione partecipa alle spese di gestione dell'Agenzia regionale di cui al Titolo quarto, anche con contributi finalizzati a specifiche iniziative.
2. All'onere relativo la Regione fa fronte a partire dall' esercizio 1986 con l'apposito capitolo di bilancio denominato " Spese per la propaganda turistica", che viene dotato annualmente della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio.
Art. 46
Rimborso agli Enti locali delle spese concernenti la delega di funzioni amministrative
1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale è istituito a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 un capitolo di spesa denominato " Rimborso agli Enti locali territoriali delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di turismo e di industria alberghiera".
Art. 47
Finanziamento
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede, anno per anno, la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE
Art. 48
Inizio delle attività delle APT
1. In sede di prima costituzione, i Consigli di amministrazione delle APT sono insediati dal Presidente della Giunta regionale con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
Prima organizzazione delle APT
1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce la denominazione e la sede legale amministrativa dell'APT entro trenta giorni dall'insediamento.
2. L'APT provvede alla prima costituzione dei propri uffici con personale comandato dalla Regione e proveniente dagli enti soppressi di cui al Titolo quinto, nonchè con personale comandato dal Consorzio per la propaganda turistica collettiva della riviera emiliano - romagnola in quanto Consorzio di Enti locali, di cui fanno parte anche Enti provinciali per il turismo e Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della riviera emiliano - romagnola, costituito ai sensi del TU della legge comunale e provinciale approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383.
3. Il Consiglio di amministrazione propone alla Regione il numero e la qualifica delle persone di cui si reputa opportuno il comando.
4. I comandi vengono disposti con le modalità previste dalla LR 23 aprile 1979, n. 12, e successive modifiche.
Art. 50
Prima organizzazione dell'Agenzia regionale
1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce la sede legale amministrativa e la denominazione dell'Agenzia regionale entro trenta giorni dall'insediamento.
2. L'Agenzia regionale provvede alla prima costituzione dei propri uffici e servizi con personale comandato dal " Consorzio per la propaganda turistica collettiva della riviera emiliano - romagnola" in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto Consorzio di Enti locali costituito ai sensi del TU della legge comunale e provinciale approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383, nonchè con personale comandato dalla Regione e proveniente dagli enti turistici soppressi di cui al Titolo quinto, nei termini previsti dall'art. 51.
3. Il Consiglio di amministrazione determina il numero e la qualifica delle persone delle quali intende richiedere il comando.
4. Ai fini del comando sarà data priorità al personale del Consorzio di cui al secondo comma.
5. Il personale del Consorzio viene inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, fatta salva la posizione economica acquisita nell'ente di provenienza.
6. Fino alla nomina del direttore di cui all'art. 38, il Consiglio di amministrazione affida, in via temporanea, l'incarico della direzione ad un collaboratore scelto fra quelli aventi la qualifica più elevata ed in relazione alla professionalità posseduta.
Art. 51
Disposizioni transitorie per l'assegnazione funzionale, il comando o il trasferimento del personale regionale proveniente dagli enti disciolti
1. Gli Enti locali territoriali di cui al primo comma dell' art. 42 presentano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Regione le proprie richieste di assegnazione funzionale di personale regionale proveniente dagli enti disciolti.
2. Le APT e l'Agenzia regionale presentano alla Regione le proprie richieste entro il termine di trenta giorni dalla data di insediamento dei relativi Consigli di amministrazione.
3. Il personale regionale proveniente dagli enti disciolti di cui al primo comma dell'art. 41, presenta alla Regione le proprie richieste di opzione di assegnazione agli enti ed organismi citati nei precedenti commi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale dispone la temporanea assegnazione funzionale di personale proveniente dagli EPT e dalle Aziende di cura, soggiorno e turismo sulla base delle richieste pervenute, in conformità a quanto stabilito all'art. 42.
5. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, propone al Consiglio regionale il quadro quantitativo e i criteri per l'attribuzione del personale agli enti interessati.
6. Ai fini dell'inserimento del personale proveniente dagli enti disciolti nel ruolo unico regionale, ai sensi dell' art. 41, e della destinazione del personale stesso alle APT e all'Agenzia regionale, ai sensi dell'art. 42, si provvederà con legge regionale alle occorrenti variazioni di organico. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' stato fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 20 gennaio 1986


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