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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 3

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMO E DONNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 2
Compiti della Commissione
1. La Commissione formula alla Giunta regionale proposte e osservazioni su ogni questione attinente alle finalità della presente legge. In particolare, al fine di affermare la piena dignità della donna, la Commissione:
a) presente proposte di adeguamento di revisione o di adozione di atti legislativi e amministrativi;
b) predispone progetti tesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di istruzione e di avanzamento professionale e di carriera delle donne;
c) propone ogni iniziativa utile a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia, in particolare nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli, nonché tesa a rendere compatibile tale esperienza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;
d) predispone la relazione sulla condizione femminile, che la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale;
e) propone la promozione di indagini e ricerche sulla condizione della donna in Emilia-Romagna, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
f) formula osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione, in Consiglio regionale, di atti legislativi e amministrativi;
g) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché sulle condizioni di impiego delle donne;
h) propone iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione femminile e la promozione di un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti.
2. La Giunta regionale, consulta preventivamente la Commissione sui progetti di legge e sugli atti deliberativi concernenti le finalità della presente legge.

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