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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 3

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMO E DONNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 3
Composizione della Commissione
1. La Commissione è composta da venti membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico, e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, con particolare riferimento alle attività di lavoro nei vari campi, previa ampia consultazione dei movimenti politici e sindacali, organizzati delle donne nonché delle associazioni, movimenti, organizzazioni economiche e sociali interessati e tenuto conto di ogni altro elemento che obiettivamente consenta l'individuazione di persone particolarmente idonee ai sensi di cui sopra, fermo restando che ciascun membro della Commissione opera in piena autonomia.
2. La Commissione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, il Presidente e due Vice-Presidenti.
3. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati.

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