Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 3

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMO E DONNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 5
Funzionamento della Commissione
1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiedano i due terzi dei suoi componenti.
2. Per la validità delle decisioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione e le decisioni adottate a maggioranza dei presenti, salvo che il regolamento non disponga altrimenti, richiedendo maggioranze qualificate.
3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
4. La Commissione può articolarsi in sezioni o gruppo di lavoro, integrati eventualmente con esperti nominati dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione stessa, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 48 e all'art. 49 della L.R. 23 aprile 1979, n. 12, concernente l'organizzazione dei servizi regionali.
5. Le strutture organizzative della Regione collaborano con la Commissione, quando è necessario e la Commissione lo richieda, in base a disposizioni e direttive della Giunta regionale o di un assessore all'uopo delegato.

Espandi Indice