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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 3

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMO E DONNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 6
Rapporti di collaborazione
1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità a livello internazionale, nazionale e locale.
2. Ove lo sviluppo dei suddetti rapporti di collaborazione comporti impegni di spesa non rientranti tra quelle relative al normale funzionamento della Commissione, provvede, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, su proposta della stessa, la Giunta regionale.
3. La Giunta regionale può deliberare su proposta della Commissione e nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il conferimento di incarichi di collaborazione ad istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici e o privati, nonché ad esperti.

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