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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 3

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMO E DONNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 8
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, relativa all'istituzione della "Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna", l'Amministrazione regionale fa fronte nell'ambito degli stanziamenti previsti al Cap. 70050 "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, commissioni e comitati" del bilancio per l'esercizio 1985 e ai capitoli di spesa corrispondenti al Cap. 70050 per gli esercizi successivi.

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