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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 3

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMO E DONNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 4
Autonomia della Commissione
1. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni può avere rapporti esterni al fine di promuovere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.
2. La Commissione organizza e disciplina autonomamente il proprio funzionamento e adotta un apposito regolamento interno.

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