LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 3
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA UOMO E DONNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 4
Autonomia della Commissione
1. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni può avere rapporti esterni al fine di promuovere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.
2. La Commissione organizza e disciplina autonomamente il proprio funzionamento e adotta un apposito regolamento interno.