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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 1986, n. 7

NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LE INFRASTRUTTURE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE - SIRIR

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 46 dell' 8 aprile 1986

Art. 3
Oggetto sociale
1. La Società regionale SIRIR ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in società per azioni a partecipazione pubblica e aventi per oggetto esclusivo la realizzazione delle opere di cui all'art. 1.
2. La SIRIR svolge inoltre attività di assistenza tecnica agli Enti locali e alla Regione per:
a) gli studi di fattibilità economico - finanziaria;
b) la valutazione tecnico - economica delle alternative progettuali;
c) la elaborazione di scenari settoriali e/ o di area in cui collocare i vari progetti;
d) la ricerca delle fonti finanziarie più adeguate per la realizzazione dei progetti.
3. Lo statuto sociale definisce il rapporto privatistico con in dipendenti della Società, nonchè gli ambiti di competenza esclusiva della Direzione.

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