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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 1986, n. 7

NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LE INFRASTRUTTURE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE - SIRIR

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 46 dell' 8 aprile 1986

Art. 4
Capitale sociale
1. La Regione Emilia - Romagna sottoscrive, all'atto della costituzione della Società, la maggioranza assoluta delle azioni. La prevalente partecipazione pubblica di cui al primo comma dell'art. 2, ove non sia raggiunta altrimenti, è comunque assicurata dalla partecipazione societaria della Regione.

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