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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 1986, n. 7

NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LE INFRASTRUTTURE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE - SIRIR

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 46 dell' 8 aprile 1986

Art. 7
Esercizio dei diritti sociali
1. I diritti inerenti alle azioni di proprietà della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore delegato allo scopo.

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