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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 1986, n. 7

NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LE INFRASTRUTTURE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE - SIRIR

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 46 dell' 8 aprile 1986

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Oggetto sociale
Art. 4 - Capitale sociale
Art. 5 - Contributi
Art. 6 - Nomina degli amministratori
Art. 7 - Esercizio dei diritti sociali
Art. 8 - Sottoscrizione del capitale sociale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia- Romagna, al fine di sviluppare un sistema urbano integrato a scala regionale secondo le indicazioni del Piano regionale di sviluppo, incentiva la realizzazione di progetti per infrastrutture di rilevante interesse regionale per lo sviluppo delle relazioni economiche sul territorio.
2. Essa persegue tale obiettivo, in armonia con le disposizioni della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale":
a) promuovendo la formazione di progetti da parte di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali per contribuire a qualificarne e razionalizzarne la spesa di investimento;
b) promuovendo la costituzione di strumenti a supporto del finanziamento di infrastrutture di rilevante inresse regionale.
Art. 2
Oggetto
1. Allo scopo di favorire la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione di Enti pubblici e di diritto pubblico, denominata " Società per le infrastrutture di rilevante interesse regionale - SIRIR", ai sensi e per gli effetti degli articoli 62 St., 2325 e seguenti del codice civile e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2458 e seguenti del codice civile.
2. La Regione promuove la partecipazione di Province e di Comuni dell'Emilia - Romagna a detta società.
Art. 3
Oggetto sociale
1. La Società regionale SIRIR ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in società per azioni a partecipazione pubblica e aventi per oggetto esclusivo la realizzazione delle opere di cui all'art. 1.
2. La SIRIR svolge inoltre attività di assistenza tecnica agli Enti locali e alla Regione per:
a) gli studi di fattibilità economico - finanziaria;
b) la valutazione tecnico - economica delle alternative progettuali;
c) la elaborazione di scenari settoriali e/ o di area in cui collocare i vari progetti;
d) la ricerca delle fonti finanziarie più adeguate per la realizzazione dei progetti.
3. Lo statuto sociale definisce il rapporto privatistico con in dipendenti della Società, nonchè gli ambiti di competenza esclusiva della Direzione.
Art. 4
Capitale sociale
1. La Regione Emilia - Romagna sottoscrive, all'atto della costituzione della Società, la maggioranza assoluta delle azioni. La prevalente partecipazione pubblica di cui al primo comma dell'art. 2, ove non sia raggiunta altrimenti, è comunque assicurata dalla partecipazione societaria della Regione.
Art. 5
Contributi
1. La Regione può provvedere, nelle forme di legge, ad assegnare alla Società contributi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture prioritarie per la programmazione regionale.
Art. 6
Nomina degli amministratori
1. La Regione provvede a nominare e a revocare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale a norma dell'art. 2458 del codice civile.
2. Le nomine di cui al comma precedente avvengono secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 62 St.
Art. 7
Esercizio dei diritti sociali
1. I diritti inerenti alle azioni di proprietà della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore delegato allo scopo.
Art. 8
Sottoscrizione del capitale sociale
1. Al momento della costituzione della Società, la Regione Emilia - Romagna sottoscriverà azioni per il complessivo importo di Lire 5.500.000.000.
2. All'onere di cui al precedente comma l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di assestamento del bilancio, nell'ambito delle risorse regionali disponibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 aprile 1986

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