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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1986, n. 8

PROROGA DEI TERMINI PER L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE AI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE (MODIFICA DEL QUINTO COMMA DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1984, N. 30)

(Legge di pura modifica. Vedi nota all'art. 9 della L.R. 14 giugno 1984 n. 30)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 46 dell' 8 aprile 1986

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1. Il termine del 31/ 12/ 1985 stabilito dal quinto comma dell'art. 9 della LR 14 giugno 1984 n. 30, per l'adeguamento ai requisiti di classificazione degli alberghi che alla data del 31/ 12/ 1984 possedevano meno di sette camere destinate alla ricettività e non avevano l'acqua calda e fredda in tutte le camere, è prorogato al 31 dicembre 1986.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 aprile 1986

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