LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, con riferimento ai principi costituzionali e all'art. 3 St., in attuazione del primo comma dell'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
, disciplina i propri interventi di promozione culturale.

2. L'azione della Regione è volta a favorire il più ampio pluralismo delle espressioni e delle attività culturali, quale contributo al pieno sviluppo della personalità dei cittadini ed al progresso civile della società regionale.
3. La Regione riconosce di eminente interesse pubblico le iniziative culturali dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 (soggetti delle iniziative) e ne favorisce e valorizza lo sviluppo e la diffusione.