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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986

Art. 10
Piano triennale degli interventi
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, sentiti la Conferenza permanente della Regione e delle Autonomie locali di cui all'art. 1, della Legge regionale 27 febbario 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale" e il Nucleo di valutazione di cui all' art. 9 (nucleo di valutazione per gli interventi regionali di promozione culturale), il Piano triennale degli interventi per le attività di promozione culturale.
2. Il Piano triennale contiene:
a) gli obiettivi generali da conseguire con l'indicazione di quelli da realizzare prioritariamente;
b) l'ammontare dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio della Regione.
3. Il Piano triennale determina le percentuali massime dei contributi regionali per la realizzazione dei programmi dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 (soggetti delle iniziative).
4. Il Piano triennale determina la percentuale da attribuirsi alle varie tipologie di intervento previste rispettivamente negli articoli 3 (interventi diretti della Regione), 4 (interventi della Regione a sostegno delle attività ed iniziative di associazioni, istituzioni e fondazioni culturali), 5 (interventi della Regione a sostegno di attività di organismi di ricerca a base associativa) e 6 (interventi a sostegno di iniziative di Enti locali) della presente legge. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 il Piano triennale riserva il 70% delle risorse disponibili.

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