LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986
Art. 11
Programma annuale degli interventi
1. Il Consiglio regionale approva, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta della Giunta regionale, il programma annuale degli interventi.
2. Il programma annuale, sulla base dei progetti presentati in conformità alle indicazioni contenute nel Piano triennale ed in relazione alle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, individua, sentito il Nucleo di valutazione, i progetti ammessi ai contributi ed opera il riparto definitivo all'interno delle diverse tipologie di intervento.
3. La Regione cura che sia data ampia pubblicità al Piano triennale di cui all'art. 10 (Piano triennale degli interventi) ed al programma annuale degli interventi approvati.