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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986

Art. 12
Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati.
2. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati o di destinazione di fondi diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale provvede al recupero, totale o parziale, del finanziamento.
3. Il rendiconto viene presentato alla Giunta regionale entro quattro mesi dal termine delle attività ammesse a contributo.

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