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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986

Art. 13
Documentazione delle attività di promozione culturale
1. Al fine di assicurare la massima conoscenza e la memoria storica delle iniziative culturali realizzate nella regione, i soggetti destinatari di contributi regionali ai sensi della presente legge sono tenuti a depositare la documentazione prodotta nei modi più idonei, a seconda delle diverse tipologie, delle attività realizzate con il concorso della Regione.
2. La Giunta regionale stabilirà le modalità di acquisizione, ordinamento, conservazione, tutela e pubblica fruizione di tale documentazione.

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