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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986

Art. 14
Fondo unico regionale per le attività di promozione culturale
1. Per il finanziamento della presente legge è istituito il Fondo unico regionale per le attività di promozione culturale.
2. Le rubricazioni di spesa iscritte nel bilancio della Regione per interventi, a qualsiasi titolo nel settore della promozione culturale, vengono soppresse e i relativi stanziamenti vengono contestualmente trasferiti al costituendo Fondo unico regionale per la promozione delle attività di promozione culturale.

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