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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986

Art. 2
Soggetti delle iniziative
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione interviene direttamente o mediante contributi a sostegno di iniziative ed attività culturali svolte da:
a) associazioni a larga base rappresentativa, cooperative culturali e loro associazioni, centri culturali, organismi associativi con attività non saltuaria di promozione e divulgazione culturale;
b) istituzioni e fondazioni culturali;
c) organismi di ricerca a base associativa;
d) Enti locali.

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