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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986

Art. 3
Interventi diretti della Regione
1. La Regione, in particolare, promuove, coordina e diffonde:
a) indagini relative alle esigenze culturali, alla disponibilità di stratture e strumenti per lo svolgimento di attività culturali e alla loro utilizzazione;
b) informazioni sulle attività e sulle iniziative più rilevanti che si svolgono nel territorio regionale.
2. La Regione promuove altresì manifestazioni ed iniziative culturali di rilevante interesse in collaborazione anche con enti od organizzazioni non previsti dalla presente legge.

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