LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986
Art. 4
Interventi della Regione a sostegno delle attività ed iniziative di associazioni, istituzioni e fondazioni culturali
1. La Regione interviene con contributi a sostegno di attività ed iniziative dei soggetti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 2 (soggetti delle iniziative).
2. In particolare l'intervento regionale prende ad oggetto programmi relativi:
- alla produzione, documentazione e diffusione della cutlura;
- allo studio ed alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni popolari della regione;
- al potenziamento ed allo sviluppo della strumentazione necessaria alla produzione, documentazione e diffusione della cultura, nonchè all'organizzazione dei servizi per attività culturali.