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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986

Art. 5
Interventi della Regione a sostegno di attività di organismi di ricerca a base associativa
1. La Regione interviene con contributi a sostegno di programmi di ricerca, attinenti alle finalità della presente legge, presentati da organismi a base associativa che dispongano di strutture organizzative e competenze adeguate ai programmi che intendono realizzare.

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