LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986
Art. 5
Interventi della Regione a sostegno di attività di organismi di ricerca a base associativa
1. La Regione interviene con contributi a sostegno di programmi di ricerca, attinenti alle finalità della presente legge, presentati da organismi a base associativa che dispongano di strutture organizzative e competenze adeguate ai programmi che intendono realizzare.