LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986
Art. 6
Interventi a sostegno di iniziative di Enti locali
1. La Regione interviene con contributi in favore di Enti locali, singoli o associati, per la realizzazione di manifestazioni culturali, anche di carattere celebrativo, di rilevanza regionale.