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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986

Art. 6
Interventi a sostegno di iniziative di Enti locali
1. La Regione interviene con contributi in favore di Enti locali, singoli o associati, per la realizzazione di manifestazioni culturali, anche di carattere celebrativo, di rilevanza regionale.

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