LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986
Art. 7
Requisiti dei destinatari dei contributi regionali
1. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 ( soggetti delle iniziative), per accedere ai contributi regionali debbono:
a) avere sede nel territorio regionale;
b) possedere regolare atto costitutivo e/ o statuto;
c) operare senza fini di lucro;
d) svolgere attività da almeno un anno.