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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986

Art. 8
Domande di ammissione ai contributi regionali
1. Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono essere presentate, entro il 30 settembre di ogni anno precedente l'attività da svolgersi, alla Giunta regionale.
2. Le domande debbono contenere:
a) una dettagliata descrizione dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa, l'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 7 (requisiti dei destinatari dei contributi regionali) unitamente ad una relazione analitica sull'attività svolta nell'ultimo anno;
c) copia dell'ultimo bilancio approvato dai competenti organi o, nei casi in cui non vi sia l'obbligo legislativo di redigere bilancio, il rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

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