LEGGE REGIONALE 10 aprile 1986, n. 9
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 14 aprile 1986
Art. 9
Nucleo di valutazione per gli interventi regionali di promozione culturale
1. E' sitituito il Nucleo di valutazione tecnico per gli interventi regionali di promozione culturale.
2. Il Nucleo è strumento di consulenza tecnica della Regione in ordine al piano triennale e al programma annuale degli interventi. Esso esprime parere motivato sulla rilevanza culturale dei programmi per i quali viene richiesto un contributo regionale.
3. Il Nucleo di valutazione è composto:
a) dall'Assessore regionale competente che lo presiede o da un suo delegato;
b) da dieci esperti nei settori della produzione, della organizzazione e della promozione culturale, nominati dal Consiglio regionle con voto limitato a due.
4. Per la valutazione dei programmi di ricerca il Nucleo di valutazione può avvalersi di consulenze esterne.
5. Con delibera consiliare viene approvato il regolamento interno del Nucleo di valutazione.
6. Gli esperti sono nominati per un triennio e non sono immediatamente rieleggibili.
7. Ai membri del Nucleo di valutazione vengono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalla Legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche e integrazioni.