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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 11
Concessione di premi per l'eliminazione dal circuito produttivo nazionale di vacche lattifere e giovenche
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 2 della Legge 8/ 8/ 1985, n. 430 Sito esterno, a concedere ai produttori agricoli singoli o associati, alle cooperative di produttori o ai loro consorzi premi diretti ad eliminare dal circuito produttivo nazionale vacche lattifere e giovenche.
2. Tali premi possono ammontare fino ad un massimo di:
- 100.000 Lire per 100 kg. di carne con osso, pari a 130.000 Lire per 100 kg. di carne disossata;
- 300.000 Lire a capo per giovenche e vacche di età inferiore ad anni cinque esportate vive, elevabili fino ad un massimo di Lire 500.000 a capo nel caso di animali in possesso di certificato genealogico rilasciato dall'Associazione nazionale delle razze di appartenenza.
3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità operative per l'erogazione del premio predetto.
4. Per gli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1986, la spesa di Lire 2.510.000.000 (Cap. 10847).

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