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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 14
Prevenzione e spegnimento incendi boschivi
1. Per la prevenzione e lo spegnimento di incendi boschivi a norma dell'art. 105 RDL 30/ 12/ 1923, n. 3267 è autorizzata la spesa di Lire 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 (Cap. 14460).

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