Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 15
Progetti CEE Reg. 269/ 79 in materia di forestazione
1. Per la realizzazione di interventi in materia di forestazione previsti dal Regolamento CEE 269/ 79, a norma dell'art. 7 della Legge regionale 24/ 1/ 1975, n. 6, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in capitale agli Enti pubblici per un ammontare di Lire 10.909.500.000 per l'esercizio 1986 (Cap. 14975).
2. I contributi aggiuntivi costanti annui, previsti a norma della Legge regionale 24/ 1/ 1975, n. 6 per i progetti CEE Reg. 269/ 79, sono integrati con un nuovo limite di impegno di Lire 800.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987 (Cap. 14970).
3. I contributi in c/ interessi concessi dalla Regione su iniziative assistite da benefici CEE, a norma del Regolamento 269/ 79 sono integrati con un limite di impegno di Lire 1.200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987 (Cap. 14981).

Espandi Indice