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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 16
1.
Il 3 comma dell'art. 34 della Legge regionale 4/ 9/ 1981, n. 30 " Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano", è sostituito dal seguente:
" Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio possono essere utilizzati dall' Azienda per interventi straordinari ".

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