LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986
Art. 17
Interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica finanziati con mezzi regionali
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare nell'esercizio 1986 i sottoelencati interventi di spesa nel settore delle opere pubbliche di bonifica, utilizzando mezzi propri:
a) Cap. 16350 - Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26 Legge regionale 2/ 8/ 1984, n. 42) Esercizio 1986: Lire 3.000.000.000
b) Cap. 16400 - Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4 - 3 comma - Legge 25/ 5/ 1970 n. 364 ; articoli 66 e 70 del DPR 24/ 7/ 77 n. 616 ) Esercizio 1986: Lire 1.800.000.000