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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 19
Contributi all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo
1. Per l'esercizio 1986 il contributo ordinario all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di cui all'art. 9, lett. a) della Legge regionale 13/ 5/ 1977 n. 19 è determinato in Lire 11.500.000.000.
2. La Giunta regionale provvede a disporne l'erogazione previa approvazione del bilancio dell'ERSA da parte del Consiglio regionale a norma dell'art. 7 della stessa legge regionale istitutiva (Cap. 18750).
3. E' autorizzato il rimborso all'ERSA fino ad un ammontare di Lire 2.500.000.000 del Costo del personale dipendente dall'Ente medesimo messo a disposizione della Regione Emilia - Romagna per l'anno 1986 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. L'erogazione viene disposta a norma dell'art. 14, 1 comma, della Legge regionale 24/ 4/ 1981 n. 11 (Cap. 18755).
4. E' autorizzata, per l'esercizio 1986, a favore dell'ERSA, un' assegnazione straordinaria di Lire 400.000.000 per l'espletamento di specifiche attività (Cap. 18761).

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