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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 25
Credito artigiano di esercizio
1. Per la concessione di contributi per il credito artigiano di esercizio di cui all'art. 10 della Legge regionale 10/ 1/ 1973 n. 3, è autorizzata, per l'esercizio 1986, la spesa di Lire 800.000.000 (Cap. 21750).

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