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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 29
Modificazione della Legge regionale 9 aprile 1985 n. 13 riguardante interventi per l'innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane
1. La lett. b) dell'art. 2 della Legge regionale 9 aprile 1985 n. 13 è soppressa; è soppresso il richiamo alla lett. b) contenuto nell'ultimo comma dello stesso articolo.
2. Il terzo comma dell'art. 3 della citata Legge n. 13 è soppresso.
3. Nell'art. 6 della citata legge n. 13 sono soppresse le parole: " e/ o alla garanzia ".
4. Nel terzo comma dell'art. 9 della citata Legge 13 sono soppresse le parole: " e la garanzia ".
5. Il terzo alinea del primo comma dell'art. 11 della citata Legge n. 13 è soppresso.

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