LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986
Art. 3
Piani di sviluppo delle Comunità montane
1. Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, I comma, punto 1 della Legge 3/ 12/ 1971 n. 1102 relativamente all'esercizio 1986 la Regione è autorizzata a stanziare la ulteriore somma di Lire 5.000.000.000 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 1 della Legge 23/ 3/ 1981 n. 93 (Cap. 03450).