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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 40
Finanziamenti FIO 1985 Proprietà delle opere di disinquinamento idrico
1. Per le opere incluse nel progetto di disinquinamento delle acque di competenza regionale realizzate con i fondi FIO 1985 ex art. 12 Legge 22 dicembre 1984, n. 887 Sito esterno, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto all'assegnazione in proprietà.
2. L'assegnazione in proprietà di cui al precedente comma viene decretata, ad avvenuto collaudo delle opere, in favore di Comuni singoli o associati interessati territorialmente alle opere medesime.

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