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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 47
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la dotazione di spesa del Fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 24/ 1/ 1977, n. 2 " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" è disposta un' autorizzazione di spesa di Lire 50.000.000 per l'esercizio 1986 (Cap. 38050).
2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela dgli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale è autorizzata per l'esercizio 1986 la spesa di Lire 5.000.000 (Cap. 38070).
3. Per il pagamento delle spese per l'assicurazione contro gli infortuni delle guardie giurate nominate ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 24/ 1/ 1977, n. 2 è autorizzata la spesa di Lire 20.000.000 per l'esercizio 1986 (Cap. 38075).

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