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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 57
Opere stradali
1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza a norma dell'art. 18 della Legge regionale 8/ 3/ 1976, n. 10, è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio 1986 (Cap. 45180).

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