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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 62
Estensione all'esercizio 1986 delle disposizioni transitorie recate dall'art. 24 della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7
1. Le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 24 (riparto della quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta) della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7 concernente determinazione di parametri per il riparto fra le Unità sanitarie locali della quota del Fondo sanitario nazionale per la spesa corrente, si applicano anche per l'esercizio finanziario 1986.

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