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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 64
Attivazione di strutture socio - assistenziali
1. E' trasferita all'esercizio 1986 l'autorizzazione di spesa, già disposta da precedenti leggi regionali, per un ammontare di Lire 4.155.450.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 per la concessione di contributi in capitale a Comuni, enti assistenziali pubblici e privati e alle associazioni di volontariato per l'attivazione di strutture socio - assistenziali, a norma della Legge regionale 9 maggio 1983, n. 15 (Cap. 57650).

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