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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 72
Interventi per la promozione della pratica sportiva Modifiche e integrazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
1. Per le iniziative previste dalla Legge regionale 24/ 7/ 79 n. 20, sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa di cui ai sottoelencati interventi:
a) Cap. 78720 - Contributi in conto capitale a favore dei Comuni per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto di opere e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo (Legge regionale 24/ 7/ 79 n. 20) Esercizio 1986: + Lire 219.500.000
b) Cap. 78730 - Contributi " una tanutm" per l'attuazione o il sostegno di iniziative sportive e ricreative (Legge regionale 24/ 7/ 79, n. 20) Esercizio 1986: - Lire 150.000.000
c) Cap. 78760 / Contributi in conto capitale a favore dell' associazionismo sportivo e dei privati per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive e per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (art. 10 Legge regionale 24/ 7/ 79, n. 20) Esercizio 1986: + Lire 830.000.000
d) Cap. 78770 - Contributi " una tantum" per l'attuazione ed il sostegno di iniziative a carattere ricreativo nel tempo libero dei giovani (Legge regionale 24/ 7/ 79 n. 20) Esercizio 1986: - Lire 200.000.000

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