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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 73
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 13, 14 e 16, 3 comma, della Legge regionale 12/ 12/ 1985 n. 29, relativi alle modalità di erogazione dei finanziamenti, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 della Legge regionale 6/ 7/ 1977 n. 31 riguardanti l'effettuazione delle spese attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati.

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