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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 74
1. Il limite di importo di cui al secondo comma dell'art 59, della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna" è elevato a Lire 500.000.000.

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