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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 77
1.
La lett. b) del 2 comma dell'art. 6 della Legge regionale 27 agosto 1983, n. 34 " Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione. Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure", è così sostituita:
" b) l'approvazione di programmi di intervento concernenti la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti nonchè la concessione ed erogazione dei relativi incentivi; ".

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